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CODICE DI CONDOTTA ETICO-DEONTOLOGICA DEL TRIBUTARISTA
(approvato in data 20 febbraio 2013 dal Consiglio Nazionale)
Iscritto negli elenchi dell’ I.N.T. Istituto Nazionale Tributaristi
PREAMBOLO
quale parte integrante del presente Codice Il tributarista esercita la professione, ai sensi della Legge n.4 del 14/01/2013, in piena libertà, autonomia ed indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi del contribuente, assicurando la conoscenza delle leggi e delle normative vigenti. Nei rapporti con i terzi il tributarista deve sempre evidenziare la propria iscrizione all’INT, il numero di iscrizione ed il riferimento alla Legge 4/2013.
Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela di questi valori.
TITOLO I – I PRINCIPI GENERALI
ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE
Le norme deontologiche si applicano a tutti i tributaristi nella loro attività, nei loro reciproci rapporti, nei confronti dei terzi e dell’INT.
ART. 2 – POTESTÀ DISCIPLINARE
Spetta agli Organi disciplinari la potestà di infliggere le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche. Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze, soggettive ed oggettive, che hanno concorso a determinare l’infrazione. Tipologia sanzioni: richiamo, ammonizione, sospensione, espulsione.
ART. 3 – VOLONTARIETÀ DELL’AZIONE
La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e dalla volontarietà della condotta, anche se omissiva. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato. Quando siano mossi vari addebiti nell’ambito di uno stesso procedimento la sanzione deve essere unica.
ART. 4 – ATTIVITÀ ALL’ESTERO
Nell’esercizio di attività professionali all’estero, che siano consentite dalle disposizioni vigenti, il tributarista italiano è tenuto al rispetto delle norme deontologiche del Paese in cui viene svolta l’attività.
ART. 5 – DOVERI DI PROBITÀ, DIGNITÀ E DECORO
Il tributarista deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I – Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare il tributarista cui sia imputabile un comportamento che abbia violato la legge penale, salva autonoma valutazione sul fatto commesso. II – Il tributarista è soggetto a procedimento disciplinare per fatti anche non riguardanti l’attività tributaria quando si riflettano sulla sua reputazione professionale o compromettano l’immagine della categoria dei tributaristi e/o dell’INT.
ART. 6 – DOVERI DI LEALTÀ E CORRETTEZZA/FEDELTÀ E DILIGENZA
Il tributarista deve svolgere la propria attività professionale con lealtà, correttezza, fedeltà e diligenza.
ART. 7 – DOVERE DI SEGRETEZZA E RISERVATEZZA
E’ dovere, oltreché diritto, primario e fondamentale del tributarista mantenere il segreto sull’attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato. I – Il tributarista è tenuto al dovere di segretezza e riservatezza anche nei confronti degli ex-clienti. II – La segretezza deve essere rispettata anche nei confronti di colui che si rivolga al tributarista per chiedere assistenza senza che il mandato sia accettato. III – Il tributarista è tenuto a richiedere il rispetto della riservatezza e della segretezza anche ai propri collaboratori e dipendenti e a tutte le persone che cooperano nello svolgimento dell’attività professionale. IV – Costituiscono eccezione alla regola generale i casi in cui la divulgazione di alcune informazioni relative alla parte assistita sia richiesta dall’Autorità Giudiziaria e/o ricada nella normativa antiriciclaggio.
ART. 8 – DOVERE DI INDIPENDENZA
Nell’esercizio dell’attività professionale il tributarista ha il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni. I – Il tributarista non deve tener conto di interessi riguardanti la propria sfera personale.
ART. 9 – DOVERE DI COMPETENZA
Il tributarista non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza. I – Il tributarista deve comunicare all’assistito le circostanze impeditive alla prestazione dell’attività richiesta, valutando, per il caso di mandato di particolare impegno e complessità, l’opportunità della collaborazione con altro professionista. II – L’accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere la competenza a svolgere quell’incarico.
ART.10 – OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
E’ dovere del tributarista curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando ed accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali è svolta l’attività, il tributarista INT ha l’obbligo dell’aggiornamento professionale come previsto in ossequio alla L.4/2013 ed alle norme statutarie-regolamentari.
ART.11- DOVERE DI ADEMPIMENTO PREVIDENZIALE, FISCALE E ASSOCIATIVO
Il tributarista deve provvedere agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti. Deve altresì assolvere ogni impegno nei confronti dell’INT.
ART.12- INFORMAZIONI SULL’ESERCIZIO PROFESSIONALE
E’ consentito al tributarista dare informazioni sulla propria attività professionale, secondo correttezza e verità, nel rispetto della dignità e del decoro della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza. Il tributarista deve, nei documenti e comunicazioni con i terzi, sempre indicare con esattezza i propri titoli, iscrizione all’INT ed il riferimento alla Legge 4/2013. I – L’informazione può essere data attraverso opuscoli, carta da lettera, rubriche professionali e telefoniche, repertori, reti telematiche, anche a diffusione internazionale. Sulla documentazione verso terzi, sulla targa, sulla carta intestata, sui biglietti da visita, sulle fatture, sugli strumenti di comunicazione anche telematici è consentito al tributarista, iscritto regolarmente all’INT, l’utilizzo del logo nei colori e nelle forme previste dal Consiglio Nazionale. II – E’ obbligatoria l’indicazione, nei documenti e nei rapporti con i terzi, che l’attività è esercitata ai sensi della Legge n. 4 del 14/01/2013 (Professioni non organizzate in ordini o collegi).
ART.13- RAPPORTI CON LA STAMPA
Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione il tributarista deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni e interviste, sia per il rispetto dei doveri di discrezione e di riservatezza verso la parte assistita, sia per evitare atteggiamenti concorrenziali verso i colleghi.
ART.14- DIVIETO DI ACCAPARRAMENTO DI CLIENTELA
E’ vietata l’offerta di prestazioni professionali in contrasto con le norme deontologiche, è altresì vietato l’acquisizione di clientela attraverso pubblicità ingannevole e fuorviante ed ogni attività diretta all’acquisizione di rapporti di clientela, a mezzo di agenzie o procacciatori o sistemi di massa.
ART.15- DIVIETO DI USO DI ESPRESSIONI SCONVENIENTI ED OFFENSIVE
Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, il tributarista deve evitare di usare espressioni sconvenienti ed offensive negli scritti e nell’attività professionale in genere, sia nei confronti dei colleghi che nei confronti delle controparti e dei terzi. I – La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono l’infrazione della regola deontologica. TITOLO II – RAPPORTI CON I COLLEGHI
ART.16- RAPPORTO DI COLLEGANZA IN GENERE
Il tributarista deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato alla correttezza e lealtà. I – Il tributarista è tenuto a rispondere con sollecitudine alle richieste di informativa del collega. II – Il tributarista, salvo particolari ragioni, non può rifiutare il mandato ad agire nei confronti di un collega, quando ritenga fondata la richiesta della parte o infondata la pretesa del collega; è obbligo del tributarista informarne tempestivamente il Consiglio Nazionale dell’INT. III – Il tributarista non può registrare una conversazione telefonica con il collega. La registrazione, nel corso di una riunione, è consentita soltanto con il consenso di tutti i presenti.
ART.17- RAPPORTI CON I DIPENDENTI – COLLABORATORI DELLO STUDIO
Il tributarista deve applicare ai propri dipendenti il contratto di lavoro nazionale degli studi professionali. Per i collaboratori in altra forma le disposizioni vigenti di Legge. Il tributarista deve consentire ai propri dipendenti – collaboratori di migliorare la preparazione professionale attraverso formazione periodica interna ed esterna.
ART.18- RAPPORTI CON I PRATICANTI
Agli eventuali praticanti deve essere garantito il rispetto delle norme antinfortunistiche anche se tale rapporto fosse ad uso completamente gratuito, se invece fosse previsto un adeguato corrispettivo, tale compenso sarà erogato nell’ambito di un rapporto di collaborazione a progetto nel rispetto delle vigenti Leggi. Il tributarista è tenuto verso i praticanti a favorire la proficuità della pratica tributaria al fine di consentire un’adeguata formazione, la pratica presso il tributarista non ha valore di praticantato ai sensi delle norme vigenti per le professioni organizzate in ordini o collegi, ma solo per eventuale iscrizione futura all’INT o come indicazione nel proprio c.v.
ART.19- OBBLIGO DI CORRISPONDERE CON IL COLLEGA
Costituisce illecito disciplinare il comportamento del tributarista che accetti di ricevere la controparte, sapendo che essa è assistita da un collega, senza informare quest’ultimo e ottenerne il consenso. ART.20- OBBLIGO DI SODDISFARE LE PRESTAZIONI AFFIDATE AD ALTRO PROFESSIONISTA Salvo diversa pattuizione, il tributarista che scelga ed incarichi direttamente altro professionista di esercitare attività collegate al proprio mandato deve provvedere a retribuirlo, ove non adempia la parte assistita.
ART.21- OBBLIGO DI DARE ISTRUZIONI AL COLLEGA E OBBLIGO DI INFORMATIVA
Il tributarista è tenuto a dare tempestive istruzioni al collega corrispondente. Quest’ultimo, del pari, è tenuto a dare tempestivamente al tributarista informazioni dettagliate sull’attività svolta e da svolgere. I – E’ fatto divieto al tributarista corrispondente di definire direttamente una controversia, in via transattiva, senza informare il collega che gli ha affidato l’incarico. II – Il tributarista corrispondente, in difetto di istruzioni, deve adoperarsi nel modo più opportuno per la tutela degli interessi della parte, informando non appena possibile il collega che gli ha affidato l’incarico.
ART.22- SOSTITUZIONE DEL COLLEGA NELL’ATTIVITÀ DI DIFESA
Nel caso di sostituzione di un collega, per revoca dell’incarico o rinuncia, il tributarista dovrà rendere noto l’avvenuto incarico al collega sostituito. I – Il tributarista sostituito deve adoperarsi affinché la successione nel mandato avvenga senza danni per l’assistito, fornendo al nuovo mandatario tutti gli elementi per facilitargli la prosecuzione nell’attività.
ART.23- RESPONSABILITÀ DEI COLLABORATORI, SOSTITUTI ED ASSOCIATI
Salvo che il fatto integri un’autonoma responsabilità, i collaboratori, sostituti ed ausiliari non sono disciplinarmente responsabili per il compimento di atti per incarichi specifici ricevuti. I – Nel caso di associazione professionale, è disciplinarmente responsabile soltanto il tributarista o i tributaristi a cui si riferiscano i fatti specifici commessi. TITOLO III – RAPPORTI CON LA PARTE ASSISTITA
ART.24- RAPPORTO DI FIDUCIA
Il rapporto con la parte assistita è fondato sulla fiducia. I – L’incarico deve essere conferito tramite apposito mandato dalla parte assistita o da altro professionista che la assista.
ART.25- AUTONOMIA DEL RAPPORTO
Il tributarista ha l’obbligo di curare gli interessi della parte assistita nel miglior modo possibile nei limiti del mandato e nell’osservanza della legge e dei principi deontologici. I – Il tributarista non deve consapevolmente consigliare azioni inutilmente gravose, né suggerire comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti o colpiti da nullità. ART.26- CONFLITTO DI INTERESSI Il tributarista ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito. ART.27- INADEMPIMENTO AL MANDATO Costituisce violazione dei doveri professionali, il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita.
ART.28- OBBLIGO DI INFORMAZIONE
Il tributarista è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all’atto dell’incarico delle caratteristiche e dell’importanza delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione possibili. Il tributarista è tenuto altresì ad informare il proprio assistito sullo svolgimento del mandato affidatogli, quando lo reputi opportuno e ogni qualvolta l’assistito ne faccia richiesta. I – Se richiesto, è obbligo del tributarista informare la parte assistita sulle previsioni di massima inerenti alla durata e ai costi presumibili del mandato. II – E’ obbligo del tributarista comunicare alla parte assistita la necessità del compimento di determinati atti al fine di evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli.
ART.29- GESTIONE DI DENARO ALTRUI
Il tributarista deve comportarsi con puntualità e diligenza nella gestione del denaro ricevuto dal proprio assistito o da terzi per determinati affari o adempimenti (versamento imposte, diritti ecc.) ovvero ricevuto per conto della parte assistita, ed ha l’obbligo di renderne sollecitamente conto. I – Costituisce infrazione disciplinare trattenere oltre il tempo strettamente necessario le somme ricevute per conto della parte assistita.
ART.30- RESTITUZIONE DI DOCUMENTI
Il tributarista è in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per l’espletamento del mandato quando questa ne faccia richiesta. I – Il tributarista può trattenere copia della documentazione, senza il consenso della parte assistita, solo quando ciò sia necessario ai fini della liquidazione del compenso e non oltre l’avvenuto pagamento. II – Il tributarista, nella sua funzione di intermediario fiscale autorizzato, deve conservare gli originali dei documenti trasmessi per i tempi previsti dalla vigente normativa.
ART.31- RICHIESTA DI PAGAMENTO
Di norma il tributarista richiede alla parte assistita l’anticipazione delle spese e il versamento di adeguati acconti sull’onorario nel corso del rapporto e il giusto compenso al compimento dell’incarico. I – Il tributarista non deve richiedere compensi manifestamente sproporzionati all’attività svolta e comunque eccessivi. II – Il tributarista non ha l’obbligo di attenersi alle tariffe professionali. III – E’ consentito al tributarista concordare onorari forfettari in caso di prestazioni continuative di consulenza ed assistenza, purché siano proporzionali al prevedibile impegno.
ART.32- AZIONI CONTRO LA PARTE ASSISTITA PER IL PAGAMENTO DEL COMPENSO
Il tributarista può agire giudizialmente nei confronti della parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, previa rinuncia al mandato.
ART.33- RINUNCIA AL MANDATO
Il tributarista ha diritto di rinunciare al mandato. I – In caso di rinuncia al mandato il tributarista deve dare alla parte assistita un preavviso adeguato alle circostanze, e deve informarla di quanto è necessario fare per non pregiudicare il corretto adempimento delle norme di legge.